Promotori finanziari: la violazione di obblighi non esclude il concorso di colpa dell’investitore

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 22 settembre 2015 n. 18612 In tema di intermediazione mobiliare, la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell’investitore, e la correlata proporzionale riduzione della responsabilità dell’intermediario